"La nostra meta non è di trasformarci l'un l'altro,
ma di conoscerci l'un l'altro e d'imparar a vedere e a rispettare nell'altro
ciò che egli è: il nostro opposto e il nostro completamento."
~ Hermann Hesse ~
L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
L'amministrazione di sostegno è un istituto giuridico introdotto nel nostro ordinamento con la Legge numero 6 del 9 gennaio 2004 allo scopo di "tutelare" con la minore limitazione possibile della capacità di agire chi non è in grado o si trova nella difficoltà anche parziale o temporanea di provvedere alla cura di se stesso e dei propri interessi. Si tratta di un istituto che rende di fatto obsoleti gli strumenti dell'interdizione e dell'inabilitazione previsti dal codice civile per la tutela delle persone non autonome.
Un passaggio culturale, questo, di non poco conto.
Le misure tradizionali dell'interdizione e dell'inabilitazione da tempo apparivano inadeguate ad affrontare la rappresentanza giuridica delle persone affette da patologie che limitavano la loro capacità operativa e critica. Le famiglie avvertivano queste misure in maniera dolorosa e le rifiutavano per l'etichetta, lo "stigma sociale", che attribuivano agli interessati: un prezzo veramente alto da pagare per poterli proteggere e rappresentare!
La generale privazione della capacità di agire portata dall'interdizione non appare oggi più congrua se messa in relazione alle capacità che la persona fragile è oggi in grado di possedere e mantenere grazie ai numerosi percorsi di integrazione sociale messi in campo e alle strategie di progettazione individuale che puntano a recuperare e potenziare le capacità residue.
Nell'amministrazione di sostegno la persona fragile viene assistita o sostituita nel compimento di determinati atti da un amministratore di sostegno, ma conserva la capacità di agire per tutti gli altri atti non previsti dal decreto e non attribuiti pertanto all'amministratore di sostegno.
La nomina dell'amministratore di sostegno compete ad un Giudice Tutelare e avviene con l'emissione di un decreto indicante i poteri che vengono a lui trasferiti: si tratta di un atto sempre modificabile, quindi adattabile nel tempo alle eventuali mutate esigenze della persona fragile, assicurando così una protezione giuridica calibrata sugli effettivi bisogni.
La protezione giuridica è una opportunità
Concettualmente il termine opportunità si riferisce a una potenzialità posta a disposizione, più che a un risultato da garantire. Con il termine opportunità si valorizza un'eguaglianza tipicamente liberale dei punti di "partenza", secondo cui è fondamentale che siano comuni le regole del gioco e che chiunque sia messo nella condizione di potervi partecipare.
IL PROGETTO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Il progetto , con capofila l'Associazione AUXILIA, vuole consolidare all'interno della provincia di Mantova il sistema di protezione giuridica rendendolo competente, stabile e capace di collaborare con le istituzioni locali deputate in tema ( Asl Mantova, Uffici di Piano, Amministrazioni Comunali e Tribunale di Mantova) al fine di rinforzare la rete dei servizi rivolti alle persone fragili ed alle loro famiglie. Un sistema capace di sensibilizzare ulteriormente le comunità, di informare le famiglie, di coinvolgere le istituzioni, di attivare interlocuzioni e collaborazioni con il Tribunale di Mantova, di dare voce, supporto e sostegno agli Amministratori di Sostegno, di attivare con forza i territori e le associazioni ivi presenti per reperire Amministratori di Sostegno volontari per le famiglie che non possono o non sono in grado di gestire l'amministrazione di sostegno del proprio congiunto.
In sintesi, si tratta di sviluppare un "sistema sussidiario " capace di muoversi sul territorio, in maniera strategica ed attenta, per stare al fianco
- dei soggetti fragili e delle loro famiglie accompagnandole nelle varie fasi del percorso di" presa in carico" e di progettazione del " dopo di noi"
- degli amministratori di sostegno supportandoli nella gestione di loro compiti di cura, vicinanza e rappresentanza
Il tutto coerentemente con la Comunicazione n. 4696 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI DI CONCERTO CON L'ASSESSORE PELLEGRINI AVENTE OGGETTO "STATO DI ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI A CHIUSURA DELLA IX LEGISLATURA - SISTEMA DI PROTEZIONE GIURIDICA DELLE PERSONE FRAGILI". Il numero della comunicazione è apparsa sul BURL n. 4 del 21 gennaio 2013.
Codice Etico Statuto Modello di adesione all'associazione
INFO SULL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Chi è?
L'amministratore di sostegno è una persona che assiste chi è in difficoltà e non in grado di provvedere, anche solo temporaneamente, ai propri interessi, personali o patrimoniali. Viene nominata dal giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio. All'atto della nomina il giudice tutelare stabilisce, tra l'altro, anche la durata dell'incarico, che può essere a tempo determinato o indeterminato.
Chi può svolgere il ruolo di amministratore di sostegno?
Quello dell'amministratore di sostegno è un incarico che può essere svolto da chiunque (parenti, amici, conoscenti, ecc.). Vi è però un'eccezione: l'art. 408 c.c. stabilisce infatti che "non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario".
Stante il divieto, nei casi in cui non vi siano altre persone disponibili ad assumere l'incarico, per evitare che il beneficiario rimanga sfornito di tutela, la prassi adottata dai giudici tutelari è comunque quella di nominare, seppur all'interno del servizio che ha in cura o in carico la persona, operatori diversi da quelli che stanno direttamente seguendo il caso, oppure di nominare un volontario iscritto nell'elenco provinciale degli amministratori di sostegno dell'ASL di Mantova
Chi lo nomina?
Il giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno pronunciandosi sul ricorso depositato presso la cancelleria della volontaria giurisdizione. Il decreto di nomina indica i poteri che sono conferiti all'amministratore di sostegno. È dunque molto importante leggere attentamente il decreto di nomina poiché tutti i poteri conferiti all'amministratore di sostegno sono indicati in esso e tutto ciò che non è previsto nel decreto di nomina non può essere svolto dall'amministratore di sostegno.
Il decreto di nomina può essere modificato o integrato in qualsiasi momento dal giudice tutelare, sia su richiesta (istanza) di parte oppure d'ufficio (per sua diretta decisione).
Quali sono i poteri dell'amministratore di sostegno?
I poteri dell'amministratore di sostegno sono stabiliti dal giudice tutelare all'atto della nomina; tali poteri possono essere modificati, integrati o ridotti in ogni momento, sulla base delle esigenze del beneficiario.
Fermo il principio per cui, in ogni caso, il beneficiario mantiene la capacità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, l'amministratore di sostegno potrà avere il potere di agire in assistenza o in rappresentanza (cioè in sostituzione) del beneficiario. nel primo caso, sarà necessario l'intervento sia del beneficiario che dell'amministratore di sostegno affinché l'atto si perfezioni; nel secondo caso, l'amministratore di sostegno agirà, a tutti gli effetti, in nome e per conto, del beneficiario.
Quali sono i doveri dell'amministratore di sostegno?
Nell'esercizio del suo ufficio, l'amministratore di sostegno deve rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario e deve sempre informarlo circa gli atti da compiere.
In caso di dissenso con il beneficiario stesso, l'amministratore di sostegno dovrà darne comunicazione al giudice tutelare.
L'amministratore di sostegno è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni (se l'amministratore di sostegno è coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario anche oltre i dieci anni) e periodicamente deve presentare al giudice tutelare una relazione circa l'attività
svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Al momento dell'assunzione dell'incarico, l'amministratore di sostegno deve prestare giuramento di fedeltà e diligenza nello svolgimento dello stesso. La modalità con cui l'amministratore di sostegno deve eseguire i propri compiti è la diligenza del buon padre di famiglia cioè la cura, l'attenzione e la perizia che può richiedersi ad un uomo medio.
Risorse:
- La Cartolina di AUXILIA
- La Legge 6/2004
- Le 5W dell'Amministrazione di Sostegno
- ADS FACILE - Vademecum sull'AdS
- Logo Associazione Auxilia
- Cartolina dei Focus Group per gli AdS
- Cartolina degli Sportelli di Prossimità attivi sul territorio
- Cartolina dello Sportello AdS presso il Tribunale di Mantova
- Volantino dei corsi di formazione 2015
- Volantino corsi di formazione 2018